Capitolo III
Il Consiglio parrocchiale
Art. 10 Composizione
1Il Consiglio parrocchiale si compone di 7 membri e di 2 supplenti.
2Il Consiglio parrocchiale è così composto:
. da 2 membri di elezione dell’Assemblea scelti tra gli iscritti nel catalogo parrocchiale del Comune di Sessa
. da 2 membri di elezione dell’Assemblea scelti tra gli iscritti nel catalogo parrocchiale del Comune di Monteggio
. dal Parroco, membro di diritto
. da 1 rappresentante designato dal Comune di Sessa (esclusi i domiciliati nella frazione di Costa)
. da 1 rappresentante designato dal Comune di Monteggio
3I rappresentanti comunali devono essere domiciliati nei rispettivi Comuni.
Art. 11 Modalità di elezione
1Il Consiglio parrocchiale è eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto e con il sistema della maggioranza assoluta.
2In difetto della maggioranza assoluta è indetta un’elezione di ballottaggio con il sistema della maggioranza relativa. L’Assemblea per l’elezione di ballottaggio ha luogo al termine della prima Assemblea. Possono essere presentate nuove candidature.
Art. 12 Candidature
1Le candidature possono essere presentate oralmente durante l’Assemblea o per iscritto al Consiglio parrocchiale.
2Le candidature per iscritto dovranno pervenire al Consiglio parrocchiale entro 10 giorni prima della data dell’Assemblea.
Art. 13 Incompatibilità per parentela
Non possono far parte dello stesso Consiglio parrocchiale i coniugi, i conviventi di fatto, i genitori con figlie e fratelli; l’incompatibilità si applica anche ai supplenti, al segretario e al contabile/cassiere.
Art. 14 Collisione di interesse e divieto di prestazione
1Un membro del Consiglio parrocchiale non può partecipare alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti (coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore zii e nipoti consanguinei, cognati)di coniuge, genitori, figli, fratelli, suoceri, generi e nuore, zii e nipoti consanguinei. La norma si applica pure ai membri supplenti, segretario, contabile/cassiere.
2La collisione di interessi esiste anche per amministratori o dipendenti con funzioni direttive di persone giuridiche.
3Un membro del Consiglio parrocchiale non può assumere, né direttamente né indirettamente, lavori, forniture o mandati a favore della Parrocchia. La norma si applica pure ai supplenti.
Art. 15 Sedute
1Il Consiglio parrocchiale tiene le sue sedute nella sede del Consiglio parrocchiale, situata nella casa parrocchiale a Sessa.
2La partecipazione alle sedute è obbligatoria.
Se un membro si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il Consiglio parrocchiale segnala il caso all’Ordinario.
3La carica di membro del Consiglio parrocchiale non è remunerata.
4La convocazione alla seduta può avvenire per iscritto o telefonicamente. Sono ammesse convocazioni usando i mezzi di comunicazione elettronica (p. es. posta elettronica, SMS).
5Il segretario e il contabile/cassiere prendono di regola parte alle sedute e possono partecipare alle discussioni senza tuttavia avere diritto di voto.
Art. 16 Validità della seduta
Il Consiglio parrocchiale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei membri.
Art. 17 Chiamata dei supplenti
1I supplenti sono chiamati per l’inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio parrocchiale e solo nel numero necessario a comporla.
2I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se, per un caso di collisione d’interesse, viene a mancare la maggioranza assoluta.
3I supplenti sono designati per sorteggio.
Art. 18 Competenze
1Il Consiglio parrocchiale esercita in particolare le seguenti funzioni:
a) convoca l’Assemblea e ne fissa l’ordine del giorno;
b) propone all’Assemblea gli oggetti di sua competenza per decisione e ne cura l’esecuzione;
c) presenta annualmente i conti all’Assemblea;
d) allestisce e aggiorna il catalogo parrocchiale;
e) amministra i beni parrocchiali e quelli del Beneficio Prepositurale Sessa-Monteggio;
f) provvede all’organizzazione e alla conservazione dell’archivio parrocchiale;
g) provvede al restauro e alla manutenzione dei beni di proprietà della Parrocchia e del Beneficio e delibera l’esecuzione dei relativi lavori a terzi. Le delibere di lavori pubblici dovranno rispettare la legge cantonale sulle commesse pubbliche;
h) rappresenta e tutela gli interessi della Parrocchia e del Beneficio verso terzi, comprese le procedure amministrative;
i) elegge al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente;
l) nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il segretario, il cassiere/contabile o altro personale; sentito il Parroco nomina inoltre il sacrestano e stabilisce il relativo capitolato;
m) nomina i fabbricieri della Prepositurale di S. Martino e degli Oratori e stabilisce i relativi capitolati;
n) approva i conteggi annui della Parrocchia relativi all’AVS, LPP, LAINF o analoghi oneri sociali;
o) stabilisce annualmente lo stipendio del Parroco di Sessa-Monteggio tenendo conto delle disposizioni e indicazioni diocesane;
p) statuisce su tariffe per prestazioni che la Parrocchia o il Parroco svolgono in favore della comunità parrocchiale o al di fuori della stessa. Analogamente stabilisce le tasse per l’uso di beni di proprietà della Parrocchia o del Beneficio Prepositurale.
Art. 19 Spese non preventivate e sorpassi di spesa
1Il Consiglio parrocchiale può effettuare spese correnti non preventivate fino ad un importo annuo massimo di fr. 5'000.00.
2I sorpassi devono essere evidenziati e giustificati nel conto consuntivo.
3Nei casi di assoluta urgenza il Consiglio parrocchiale può decidere spese non preventivate o superare quelle iscritte, ritenuta la ratifica alla prima Assemblea.
Art. 20 Seduta costitutiva
1Il membro più anziano d’età convoca il Consiglio parrocchiale e lo presiede fino alla nomina del Presidente.
2Il Consiglio parrocchiale provvede tempestivamente alle nomine di sua competenza.
Art. 21 Verbale, contenuto e approvazione
1Il verbale deve essere tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario.
2Esso deve contenere la data della seduta , il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione; il verbale può essere approvato nella seduta successiva.
3Ogni membro può farvi iscrivere, seduta stante, come ha votato.
Art. 22 Discrezione e riserbo
I membri del Consiglio parrocchiale devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni nonché l’assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta.
Art. 23 Pubblicazione delle risoluzioni e informazione
1Il Presidente del Consiglio parrocchiale, entro cinque giorni, pubblica all’albo parrocchiale le risoluzioni la cui pubblicazione è prevista dalla Legge o quando l’interesse generale lo richiede.
2Il Consiglio parrocchiale informa la popolazione sui problemi parrocchiali di particolare interesse, riservato l’articolo 22.
Art. 24 Firma atti
1Gli atti del Consiglio parrocchiale sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, e dal segretario.
2Gli atti bancari/postali (ordini di pagamento) devono essere firmati dal Presidente (in sua assenza dal Vice-presidente) e dal segretario (firma collettiva a due).
Art. 25 Trasmissione delle decisioni all’Ordinario, ai Municipi
1Il Consiglio parrocchiale trasmette all’Ordinario:
a) le deliberazioni dell’Assemblea parrocchiale, per voto popolare;
b) le decisioni sull’approvazione dei consuntivi, con allegati i conti;
c) le decisioni che necessitano del consenso dell’Ordinario.
2Il Consiglio parrocchiale trasmette ai Municipi di Sessa e Monteggio i conti annuali approvati dall’Assemblea parrocchiale.